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TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI

 

L'articolo 1, commi da 429 a 431 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) ha previsto, per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, la possibilità di trasmettere telematicamente, all'Agenzia delle Entrate, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate.

Successivamente, l'articolo 1, comma 130, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha stabilito che le disposizioni in materia di grande distribuzione si applicano anche alle imprese di servizi i cui punti vendita rispettano i medesimi requisiti dimensionali.

L'attuazione delle predette disposizioni è stata data, dapprima con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 luglio 2005 e successivamente con il provvedimento prot. n. 21544/09 del 12 marzo 2009 le cui regole sostituiscono, con decorrenza dalla trasmissione dei dati mensili di giugno 2009, quelle contenute nel precedente provvedimento.

Come chiarito con la circolare 4 agosto 2006, n. 28/E, la procedura costituisce una ulteriore semplificazione degli adempimenti contabili per i soggetti interessati; infatti gli stessi sono già esonerati dall'obbligo di emissione della fattura se non richiesta dal cliente e tenuti alla certificazione fiscale dei corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale.

Pertanto, la trasmissione telematica sostituisce l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e al D.P.R. n. 696/1996, salvo che, come accennato, il cliente non richieda la fattura.

La trasmissione, che deve avvenire tramite il servizio telematico Entratel o Internet, va fatta distintamente per ciascun punto vendita e per ciascuna giornata (anche in assenza di corrispettivi), con cadenza mensile entro il quindicesimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento.

I dati relativi alle eventuali fatture sono trasmessi cumulativamente agli altri dati.

Come accennato, le regole contenute nel Provvedimento del 12 marzo 2009 si applicano a decorrere dalla trasmissione dei corrispettivi di giugno 2009 (da effettuare entro il 15 luglio 2009), sino al mese di maggio 2009, pertanto, continuano ad applicarsi le vecchie regole contenute nel provvedimento dell'8 luglio 2005 (e cioè, trasmissione settimanale entro il quinto giorno lavorativo successivo al periodo di riferimento).

Normativa e prassi

Circolare 4 agosto 2006, n. 28/E - pdf

Articolo 37, commi 33-37 D.L. 4 luglio 2006, n. 223 - pdf

Circolare 23 febbraio 2006, n. 8/E - pdf

Provvedimento dell'8 luglio 2005. - pdf Definizione delle modalità tecniche e dei termini per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri da parte delle imprese G.D. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25/07/2005)

Articolo 1, comma 130, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - pdf

Articolo 1, commi da 429 a 431 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - pdf

 
   

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