|
L'articolo 1, commi da 429 a 431 della legge 30
dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005)
ha previsto, per le imprese che operano nel
settore della grande distribuzione, la
possibilità di trasmettere telematicamente,
all'Agenzia delle Entrate, l'ammontare
complessivo dei corrispettivi giornalieri delle
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi
effettuate.
Successivamente, l'articolo 1, comma 130, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge
finanziaria 2006) ha stabilito che le
disposizioni in materia di grande distribuzione
si applicano anche alle imprese di servizi i cui
punti vendita rispettano i medesimi requisiti
dimensionali.
L'attuazione delle predette disposizioni è stata
data, dapprima con il provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8
luglio 2005 e successivamente con il
provvedimento prot. n. 21544/09 del 12 marzo
2009 le cui regole sostituiscono, con decorrenza
dalla trasmissione dei dati mensili di giugno
2009, quelle contenute nel precedente
provvedimento.
Come
chiarito con la circolare 4 agosto 2006, n.
28/E, la procedura costituisce una ulteriore
semplificazione degli adempimenti contabili per
i soggetti interessati; infatti gli stessi sono
già esonerati dall'obbligo di emissione della
fattura se non richiesta dal cliente e tenuti
alla certificazione fiscale dei corrispettivi
mediante il rilascio della ricevuta o dello
scontrino fiscale.
Pertanto, la trasmissione telematica sostituisce
l'obbligo di certificazione fiscale dei
corrispettivi di cui all'art. 12 della legge 30
dicembre 1991, n. 413 e al D.P.R. n. 696/1996,
salvo che, come accennato, il cliente non
richieda la fattura.
La
trasmissione, che deve avvenire tramite il
servizio telematico Entratel o Internet, va
fatta distintamente per ciascun punto vendita e
per ciascuna giornata (anche in assenza di
corrispettivi), con cadenza mensile entro il
quindicesimo giorno lavorativo del mese
successivo a quello di riferimento.
I
dati relativi alle eventuali fatture sono
trasmessi cumulativamente agli altri dati.
Come
accennato, le regole contenute nel Provvedimento
del 12 marzo 2009 si applicano a decorrere dalla
trasmissione dei corrispettivi di giugno 2009
(da effettuare entro il 15 luglio 2009), sino al
mese di maggio 2009, pertanto, continuano ad
applicarsi le vecchie regole contenute nel
provvedimento dell'8 luglio 2005 (e cioè,
trasmissione settimanale entro il quinto giorno
lavorativo successivo al periodo di
riferimento).
Normativa e prassi
Circolare 4 agosto 2006, n. 28/E - pdf
Articolo 37, commi 33-37 D.L. 4 luglio 2006, n.
223 - pdf
Circolare 23 febbraio 2006, n. 8/E - pdf
Provvedimento dell'8 luglio 2005. - pdf Definizione
delle modalità tecniche e dei termini per la
trasmissione telematica dei corrispettivi
giornalieri da parte delle imprese G.D.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del
25/07/2005)
Articolo 1, comma 130, della legge 23 dicembre
2005, n. 266 - pdf
Articolo 1, commi da 429 a 431 della legge 30
dicembre 2004, n. 311 - pdf |