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La
normativa relativa ai misuratori fiscali è
abbastanza ampia e articolata, riportiamo quindi
per semplicità i principali obblighi
dell'utente.
Ogni
attività commerciale in cui è imposto l'utilizzo
del misuratore fiscale deve essere in possesso
dei seguenti documenti:
Libretto di dotazione del registratore
di cassa, composto da pagine
progressivamente numerate in cui oltre ai dati
dell'azienda, vengono di volta in volta annotate
sia le variazione di ragione sociale che le
verifiche periodiche effettuate e trascritte dal
tecnico.
Registro dei corrispettivi giornalieri
in cui trascrivere dalla chiusura di fine serata
l'incasso del giorno.
Registro per mancato o irregolare
funzionamento del misuratore fiscale,
su cui annotare l'importo totale pagato da ogni
singolo cliente.
Copia dei documenti relativi
alla messa in servizio del misuratore fiscale e
ricevuta di ritorno della copia spedita
all'Agenzia delle Entrate settorialmente
competente.
Obblighi per l'utente
Entro il giorno successivo alla messa in
servizio dell'apparecchio misuratore fiscale,
l'utente deve provvedere a dare comunicazione al
competente Ufficio Unico delle Entrate, mediante
apposita dichiarazione ( D.M. 23 marzo 1983 art.
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testo modificato dal provv. 28/07/2003 ). La
dichiarazione è redatta in duplice copia
dall'utente e contiene i dati identificativi:
- ragione sociale, sede, partita I.V.A. - gli
estremi che identificano il registratore di
cassa ( Produttore modello matricola ) - i dati
del centro di assistenza e del tecnico che ha
effettuato la verificazione periodica. La
spedizione della copia per l'Agenzia delle
Entrate deve essere fatta con raccomandata
allegata a ricevuta di ritorno, entro le 24 ore
successive all'installazione.
Provvedimento 28 luglio 2003
Art. 1 paragrafo 8 comma 1 Gli utenti, fatto
salvo ogni altro obbligo previsto dalle norme
vigenti, compresi quelli fissati dagli altri
punti del presente provvedimetno :
- Non possono impiegare o detenere nel luogo
dello svolgimento dell'attività di vendita nel
diretto ed immediato rapporto con il pubblico,
misuratori non sottoposti a verificazione entro
il termine prescritto, privi per causa qualsiasi
di sigillo o di targhetta di verificazione
periodica, o dichiarati non utilizzabili;
- Rispondono del corretto funzionamento dei loro
strumenti, conservando ogni documento ad esso
connesso;
- Mantengono l'integrità dell'etichetta di
verificazione periodica e del sigillo fiscale
tranne il caso di rimozione per riparazione;
- Non utilizzano strumenti che presentino
difformità, difettosità o inaffidabilità ai
sensi delle norme vigenti in materia di
misuratori fiscali (registratori di cassa ).
Verifica periodica del registratore di
cassa
Con il
provvedimento 28/07/2003, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale N. 221 del 23/09/2003
l'Agenzia delle Entrate ha introdotto nuove
regole per il controllo periodico sui
registratori di cassa.
L'onere di
richiedere annualmente la verifica periodica è a
carico dell'utente/utilizzatore, il quale dovrà
rivolgersi ad un centro assistenza pena la non
utilizzabilità del registratore fiscale.
In sede di
verifica con esito positivo verrà apposta sulla
macchina una targhetta di colore verde su cui
viene indicata la data della prossima scadenza e
il numero di riconoscimento del tecnico che ha
eseguito i test di controllo, tale targhetta non
può essere rimossa o modificata.
L'utente non
può utilizzare o detenere, nei locali
predisposti alla vendita, apparecchi non
sottoposti a verifica annuale, privi per
qualsiasi ragione, di targhetta di verifica
periodica o sigillo fiscale.
L'utilizzatore
è responsabile del corretto funzionamento del
suo apparecchio e deve conservare ogni documento
a esso relativo, risponde inoltre dell'integrità
del sigillo fiscale edell'etichetta di
verificazione periodica.
Scontrino fiscale
Il rotolo di
carta in dotazione al misuratore fiscale deve
essere in carta termica omologata dall'Istituto
Superiore di Poste e Telecomunicazione e dovrà
recare a margine di tutta la lunghezza del
rotolo gli estremi della certificazione di
conformità nonchè la data di scadenza della
carta stessa, ed il nome del produttore della
cartiera con i codici di riconoscimento.
Lo scontrino
fiscale deve riportare l'intestazione, ossia
denominazione o ragione sociale, ubicazione,
partita I.V.A. Data , ora e numero progressivo
di emissione, logotipo fiscale, numero di
matricola.
Il rotolo del
giornale di fondo in cui vengono registrati
automaticamente gli importi deve essere
conservato da 2 a 5 anni.
Scontrini errati
Qualora venga emesso uno scontrino errato ma non
ancora rilasciato al cliente, è necessario
annullarlo, è prassi comune barrare con linee
trasversali la parte impressa dello scontrino
scrivendo chiaramente scontrino errato e
firmarlo, và poi allegato alla chiusura
giornaliera da cui sarà sottratto l'importo
errato.
Qualora venga emesso uno scontrino errato e
rilasciato al cliente non essendo possibile
procedere all'annullamento, in fase di
annotazione sul registro dei corrispettivi o
prima nota è possibile annotare l'errore , ma
devono sussistere comprovati presupposti.
La
normativa integrale è consultabile nello spazio
sottostante:
Legge 26 gennaio 1983 n. 18
Decreto Ministeriale 23 marzo 1983
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modifica
Decreto Ministeriale 19 giugno 1984
Decreto Ministeriale 14 gennaio 1985
Decreto Legge 4 agosto 1987 n. 326 (Art. 5)
Decreto Ministeriale 4 aprile 1990
Legge 30 dicembre 1991 n. 413 (Art. 12, co. 5)
Decreto 30 marzo 1992
Provv. Agenzia delle Entrate 4 marzo 2002
Provv. Agenzia delle Entrate 31 maggio 2002
Provv. Agenzia delle Entrate 28 luglio 2003
Circolare n. 55/E del 28 dicembre 2004
Provv. Agenzia delle Entrate del 16 maggio 2005
Le
norme riportate sono tratte dall'Agenzia delle
Entrate e Fonti Autorevoli, le informative
vengono riportate nel modo più fedele possibile,
al fine di offrire un servizio all'utente, non
si risponde per eventuali inesattezze. |